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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE LA FILANDA
TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI
ART. 1 - E' costituita il giorno 12/7/2006, in Cornaredo ( MI ) l'Associazione “La Filanda”
ART. 2 - L'Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro.
ART. 3 - Lo scopo dell'associazione è la gestione di siti destinati a manifestazioni culturali e di intrattenimento ed la promozione di manifestazioni culturali. L'associazione, in concreto, si propone di:
ART . 4 - Per il raggiungimento dei fini sociali l'Associazione potrà operare direttamente, ovvero collaborare con altre Associazioni aventi finalità analoghe, stipulare accordi con Ministeri, Regioni, Enti Locali, Università, Fondazioni, Enti privati, Enti finanziari pubblici e privati.
ART . 5 - Le predette attività vengono svolte dall'Associazione mediante le prestazioni dei propri aderenti e non sono oggetto di retribuzione. Il regolamento dell'Associazione stabilisce criteri e modalità di rimborso delle spese vive effettivamente sostenute dai Soci.
ART . 6 - L'associazione è tenuta inoltre a realizzare forme di collegamento e coordinamento con analoghe associazioni operanti sul territorio.
TITOLO II - ASSOCIATI
ART . 7 - L'iscrizione all'Associazione è libera ed aperta a tutti. L'associazione è apolitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro. Possono aderire Enti pubblici e privati, associazioni o persone giuridiche tramite loro rappresentanti in numero stabilito dal regolamento.
ART . 8 - Chi desidera associarsi, nel presentare apposita domanda, assume l'obbligo, per consapevole accettazione, di osservare il presente Statuto ed i Regolamenti sociali. L'adesione all'associazione non prevede una scadenza e gli associati hanno inoltre diritto di recedere, in qualsiasi momento, dall'Associazione.
Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto, e garantire le prestazioni concordate dall'assemblea. Essi inoltre si impegnano a mantenere un comportamento degno e corretto nei confronti degli altri associati e dell'associazione in quanto tale, nonché delle altre associazioni (istituzioni ed eventuali altri enti no profit con i quali l'associazione collabora o comunque entra in contatto).
ART. 9 - Gli associati non sono divisi in categorie. L'iscrizione e la qualifica di socio risulta dall'apposito libro soci. Sono soci di diritto i soci fondatori.
ART. 10 - Gli associati hanno diritto:
ART. 11 - La qualità di associato si perde per recesso, decesso o indegnità. Il recesso sarà comunicato al Consiglio Direttivo. L'indegnità sarà sancita dal Consiglio Direttivo previa proposta da parte del Collegio dei Probi Viri.
TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 12 - Sono organi dell'Associazione: L'Assemblea
A - L'ASSEMBLEA
ART. 13 - L'Assemblea è costituita da tutti gli associati. Le sue deliberazioni, conformi alla legge del presente Statuto, obbligano gli associati.
L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
L'assemblea straordinaria delibera:
L'assemblea delibera inoltre su tutti gli argomenti in relazione ai quali sono attribuite ad essa competenze dalla legge, o da delibere del Consiglio Direttivo. Hanno diritto di intervenre all'Assemblea tutti gli associati.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un proprio delegato con atto di delega scritto.
Non sono consentite deleghe ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.
Nessun delegato può disporre di più di tre deleghe.
ART. 14 - l'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione previa deliberazione del Consiglio L'assemblea può aver luogo anche fuori dalla sede.
La convocazione è fatta con avviso scritto contenente la data, il luogo e la sede della prima e della seconda convocazione; l'ordine del giorno; un prospetto per la delega a terzi; e, eccezion fatta per i casi di particolare urgenza, deve pervenire ai soci almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.
L'avviso può essere inviato ai soci per e-mail purché sia richiesta la ricevuta di ritorno.
L'Assemblea dovrà altresì essere convocata dal Presidente dell'Associazione su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.
ART. 15 - L'Assemblea delibera in sede ordinaria e straordinaria secondo le competenze fissate nell'art. 13. L 'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Rendiconto economico e finanziario e/o per l'approvazione del bilancio preventivo.
Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione le assemblee saranno sempre valide qualunque sia il numero di soci presenti aventi diritto al voto.
Le assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti due terzi degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione quando sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di assenza, dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi dalla persona designata dall'Assemblea stessa.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e constata la regolarità della convocazione, delle deleghe e il diritto di intervento all'assemblea.
Nell'assemblea sono approvate le proposte che raccolgono la maggioranza semplice dei voti dei presenti, compresi i voti espressi per delega.
Fanno eccezione le delibere relative alla fusione o allo scioglimento dell'associazione per le quali è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei soci in ogni caso.
In nessun caso le decisioni relative a persone potranno essere prese a scrutinio palese.
Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori. Detto verbale dovrà essere reso pubblico in tempi ragionevoli anche attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione e la diffusione sull'apposita mailing list dei soci.
B) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 16 - Il Consiglio Direttivo è composto di nove membri.
Nello specifico vengono individuate Presidente , il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
I componenti sono eletti tra gli Associati dell'Assemblea a votazione segreta in base a una lista aperta sulla quale ciascuno può indicare un massimo di 3 (tre) preferenze.
I consiglieri eletti durano in carica tre anni e possono ricoprire, di norma, la carica per più mandati consecutivi.
Non sono eleggibili nel Consiglio Direttivo i soci minorenni.
In caso di mancanza, per qualsivoglia causa, di uno o più amministratori eletti, gli altri provvedono, entro 15 (quindici) giorni, a sostituirli con i primi esclusi, quali risultano dalle ultime votazioni.
Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.
Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri di nomina elettiva, il Consiglio deve convocare l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
ART. 17 - Il Consiglio Direttivo è investito dei seguenti poteri:
ART. 18 - Il Consiglio Direttivo sceglie di regola a votazione segreta fra i suoi membri di nomina elettiva il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
E' ammessa la nomina per acclamazione.
Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio.
ART. 19 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il suo Presidente lo ritiene necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei suoi membri.
La convocazione può avvenire per posta elettronica con ricevuta di ritorno.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario; tale verbale dovrà essere diffuso attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione e sulla Mailing List dei soci.
C) IL PRESIDENTE
ART. 20 - Il Presidente:
In caso di assenza o impedimento sarà sostituito dal Vicepresidente e in mancanza anche di questi dal Consigliere più anziano in età.
D) IL COLLEGIO DEI REVISORI
ART. 21 - La gestione dell'associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri eletti tra gli associati dell'assemblea a votazione segreta in base a una lista aperta, sulla quale ciascuno può indicare non più di due (2) nominativi.
I revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In caso di mancanza per qualsivoglia causa di uno o più revisori, l'Assemblea provvede a ricostituire il Collegio.
Qualora venga a mancare l'intero Collegio il Consiglio direttivo deve convocare l'Assemblea per nominare i nuovi Revisori entro 20 (venti) giorni dall'ultima mancanza.
I revisori hanno il compito di provvedere, anche individualmente, all'ispezione e al controllo dell'attività e dell'organizzazione dell'Associazione.
In particolare dovranno, periodicamente, e potranno, occasionalmente in qualsiasi momento, esaminare la contabilità, accertandone la regolare tenuta.
Dell'esito delle proprie operazioni il Collegio dei Revisori redige regolare verbale da diffondere sul sito Internet e sulla mailing list dei soci con messaggio autenticato.
Il Collegio dei Revisori ha la facoltà di partecipare - a solo titolo di assistenza e senza voto - alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, alle quali deve essere invitato. Qualora sia socio il revisore ha comunque diritto di voto all'assemblea dei soci.
L'incarico dei Revisori è gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, rimborso da chiedersi al Consiglio Direttivo il quale, previa istruttoria, deve sottoporre la richiesta all'esame della prima assemblea per l'approvazione.
E) IL COLLEGIO DEI PROBI VIRI
ART. 22 - La funzione dei Probi Viri è quella di controllare il rispetto delle norme di legge e statutarie da parte degli associati, nonché di dirimere eventuali controversie tra i singoli associati. Essi in particolare:
I Probi Viri sono eletti in numero di tre tra gli associati dell'Assemblea a votazione segreta in base a una lista aperta sulla quale ciascuno può indicare non più di due nominativi.
La carica di Proboviro non è compatibile con le altre cariche sociali.
I Probi Viri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Le decisioni dei Probi Viri sono rese note al Consiglio Direttivo.
TITOLO IV - PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
ART. 23 - Il patrimonio è costituito: da beni mobili che diverranno proprietà dell'associazione da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
In caso di cessazione dell'attività dell'associazione tal beni verranno ceduti all'Amministrazione Comunale di Cornaredo.
ART. 24 - Le entrate dell'associazione sono costituite: dai proventi di gestione di iniziative permanenti od occasionali
TITOLO V - FORMAZIONE DEL BILANCIO DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 25 - L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale inizia il 1° gennaio 2007 e termina il 31 dicembre 2007.
Entro il 31.12 di ogni anno il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio preventivo e il programma di attività, sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea.
Entro il 30.04 successivo alla fine dell'esercizio il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il Rendiconto Economico e Finanziario e la relazione sulle attività svolte, sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea.
E' assolutamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Le cariche, fermo restando il diritto al rimborso di spese vive sostenute e documentate, sono assunte a titolo gratuito.
Il bilancio di previsione e il rendiconto economico e finanziario (nonché le relazioni) sono resi pubblici contestualmente alla convocazione dell'assemblea ed evidenziano:
ART. 26 - I finanziamenti e le spese di pertinenza dell'associazione risultano da apposito conto di tesoreria acceso presso un Istituto di Credito indicato dal Consiglio Direttivo.
Su tale conto hanno mandato di operare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere, con firma congiunta di almeno due tra loro. Le operazioni di cassa trovano riscontro in apposito conto di cassa.
Le operazioni effettuate sono registrate in apposita contabilità finanziaria.
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE, GENERALI E FINALI
ART. 27 - Per il periodo dal 15 giugno 2006 al 31 dicembre 2006 il Consiglio Direttivo presenta unicamente il rendiconto economico e finanziario e la relazione nei termini fissati dallo Statuto, e non si procede alla nomina del Collegio dei Revisori e alla nomina dei Probi Viri.
Essa dovrà avvenire obbligatoriamente nell'assemblea dei soci che approva il primo bilancio preventivo e il relativo programma di attività. |